Hanno creato un certo scalpore le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal senatore Antonio Trevisi sul “caso Topalovic”. Eccole: “Dopo l’esposto dell’Associazione Italiana Agenti di Calciatori e Società, che ha denunciato trattative per il trasferimento e il tesseramento del calciatore Topalovic Luka presso la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. a opera di soggetti non iscritti ai registri Coni e Figc, la Procura Federale della Figc non ha provveduto all’apertura di alcun procedimento disciplinare e anzi ha disposto l’archiviazione degli atti, senza svolgere alcuna attività d’indagine né a carico del calciatore né a carico di eventuali altri tesserati coinvolti nella vicenda.
Si tratta di un’evidente omissione da parte dell’autorità competente. Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro dello Sport Abodi chiedendo quali azioni intenda intraprendere affinché vengano adottati i più opportuni provvedimenti. Dall’esposto, infatti, sarebbero dovuti derivare due diversi procedimenti disciplinari, uno a carico del calciatore e della società, l’altro a carico degli agenti abusivi. Indipendentemente dal merito e da ogni valutazione in ordine alla colpevolezza di tali soggetti, il comportamento della Procura Federale configura quindi una evidente violazione dei precetti sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., che prevedono l’obbligatorietà dell’azione disciplinare”.
Il caso, va detto, era stato portato all’attenzione pubblica l’estate scorsa dalla testata “La Verità” la quale aveva reso noto che l’Associazione Italiana Agenti di Calciatori e Società (AIACS) aveva inoltrato, il 23 luglio scorso, un esposto alla Commissione Federale Agenti Sportivi e alla Procura Federale asserendo che alcuni soggetti che avevano preso parte alla trattativa per il trasferimento del calciatore all’Inter non avessero i requisiti legali per farlo. Si sosteneva, infatti, nell’esposto, che a partecipare alle suddette trattative fossero stati tre soggetti (Luigi Santoro, Emanuele Maione e Mato Jurkic) non iscritti negli appositi registri istituiti presso il CONI e la FIGC. Da qui l’autore dell’articolo ipotizzava possibili conseguenze anche per il club nerazzurro (stante il divieto, disciplinarmente sanzionato, di non concludere contratti con l’intermediazione di soggetti non iscritti nei registri degli agenti).
Riassunti i fatti, non si può negare come le dichiarazioni del parlamentare Trevisi gettino una pesante ombra sul corretto operato della Procura Federale in quanto ritenuta “rea” di essere rimasta del tutto inerte visto che non avrebbe aperto i procedimenti disciplinari a carico del calciatore e delle società coinvolte (tra cui l’Inter) nonché a carico degli agenti “abusivi”, venendo così meno a un suo preciso obbligo di legge.
Ma è davvero così?
In realtà, ad avviso di chi scrive, le cose stanno diversamente. A mente dell’articolo 15 del regolamento disciplinare degli agenti sportivi, la competenza circa i provvedimenti sanzionatori da applicare agli agenti sportivi, inclusi quelli “abusivi”, è demandata esclusivamente alla Commissione Nazionale degli Agenti Sportivi (istituita presso la FIGC).
E infatti, sempre a tenore della citata norma, la Procura Federale, ricevuto l’esposto, lo deve inoltrare alla predetta commissione che ne valuterà la fondatezza. Nel caso in cui l’esposto risultasse fondato, la Commissione degli Agenti Sportivi emetterà la sanzione applicabile agli agenti sportivi “abusivi”, la quale consiste nella c.d “annotazione” (provvedimento con cui l’agente abusivo viene inserito in una sorta di “black list” per un certo periodo di tempo con conseguente inibizione allo svolgimento della sua attività di intermediazione). In tal caso la “palla” passerà alla Procura Federale, la quale, accertata l’abusività degli agenti, potrà aprire il procedimento disciplinare a carico del giocatore e delle società coinvolte per essersi avvalsi di questi soggetti non abilitati. In sostanza, come testè evidenziato, l’accertamento dell’abuso commesso dai sedicenti agenti costituisce il necessario presupposto per l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei calciatori e dei club.
Definiti i contorni giuridici in cui sono chiamati a operare la Procura Federale e la Commissione degli Agenti Sportivi in casi del genere, tornando al caso Topalovic, appare evidente che, se la Procura Federale, come lamentato dal senatore Trevisi, l’ha archiviato senza nemmeno aprire il procedimento disciplinare a carico dei soggetti coinvolti (incluso il club nerazzurro) ciò è avvenuto perché la Commissione Nazionale degli Agenti Sportivi deve aver sicuramente proceduto all’archiviazione dell’esposto contro i tre soggetti ritenuti agenti abusivi. Se così è, nessun rimprovero di “inerzia” o peggio ancora di “violazione dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare” può quindi essere mosso alla Procura Federale, la quale non ha potuto far altro che prendere atto dell’assenza dei presupposti legali per aprire i procedimenti disciplinari di cui si è detto, vista, in tal senso, l’archiviazione disposta dalla Commissione degli Agenti Sportivi.
Circa la ragione per cui detta commissione abbia archiviato il caso, si può ragionevolmente ipotizzare che non vi fossero elementi di prova tali da inchiodare i soggetti “incriminati”. A tal proposito va opportunamente sottolineato che detto organo non dispone di incisivi poteri investigativi, essendo la sua istruttoria basata unicamente sui documenti allegati all’esposto (i quali saranno stati ritenuti evidentemente non sufficienti). Sempre in tale ottica, va d’altra parte osservato che, come peraltro riportato dalla testata “La Verità”, per porre sotto contratto il calciatore, l’Inter e il giocatore hanno avuto a che fare con la “G.C. Calcio & Sport Management srl, la quale, da un controllo effettuato dallo scrivente, risulta essere regolarmente inserita nel Registro Federale degli Agenti sportivi istituito presso la FIGC (operando tramite l’agente – anch’esso iscritto in detto registro – Cataldo Antonio). In definitiva, nel caso “Topalovic” non si intravedono profili di illegittimità nell’operato della Procura Federale né tantomeno in quello della Commissione degli Agenti Sportivi.
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