Inter: esposto iscritto a modello 45. Tanto rumore per nulla

Come noto, nelle scorse settimane la fondazione “Jdentità Bianconera” aveva diramato un comunicato stampa col quale aveva fatto sapere di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica, alla Procura Federale presso la FIGC ed alla COVISOC, per chiedere che venga verificato il rispetto dei requisiti di continuità aziendale dell’Inter, necessari per la sua partecipazione al campionato di serie A secondo la normativa vigente. Dalla documentazione raccolta da tale fondazione, l’Inter, stando alla loro tesi, non avrebbe infatti rispettato i requisiti minimi necessari per poter effettuare l’iscrizione al massimo torneo calcistico nazionale. Come riportato nella giornata di ieri da “Calcio e Finanza” l’esposto in questione sarebbe stato iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel registro denominato “modello 45”. Vediamo quindi di capire cosa ciò significa e le conseguenze che ne discendono.

Per rispondere a questi quesiti ci viene in soccorso l’art. 109 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.) nonché la circolare del 21/4/2011 del Ministero della Giustizia. Segnatamente quest’ultima stabilisce che le informative (inclusi gli esposti) non costituenti notizia di reato non vanno riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo (detto registro delle “pseudo notizie di reato”). In esso vengono iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, “tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.)”.

Sempre tale circolare stabilisce che l’iscrizione dell’informativa pervenuta nell’uno o nell’altro registro (ovvero quello delle notizie di reato o quello delle pseudo notizie) dipende esclusivamente dalla valutazione che ne fa il Pubblico Ministero. Essendo tale il quadro legislativo, se i magistrati inquirenti hanno iscritto l’esposto della citata fondazione nel modello 45, ciò significa che costoro devono aver già effettuato un controllo sulla presenza di eventuali notizie di reato emergenti dall’esposto e che l’esito di tale controllo debba essere stato negativo (altrimenti avrebbero optato per l’iscrizione nel modello 21 o 44 che riguardano, rispettivamente le notizie di reato attribuiti a soggetti noti o ignoti).

Ciò che infatti occorre tener presente è che la Procura si attiva solo laddove emergano fatti penalmente rilevanti e quindi non nei casi in cui magari si possano eventualmente ravvedere estremi di illeciti amministrativi o civili. Nella fattispecie è possibile dunque affermare che, a seguito dell’esame dell’esposto, il Pubblico Ministero non ha ravvisato alcun estremo di reato (ad esempio: false comunicazioni sociali o bancarotta). Da notare che se la pubblica accusa dovesse ritenere di svolgere una qualche attività d’indagine, dovrebbe far migrare l’esposto dal modello 45 a quello 21 o 44.

Tuttavia, il fatto di averlo iscritto fin dall’inizio nel modello 45 lascia ragionevolmente pensare che nessuna ulteriore indagine verrà espletata (a meno di eventi particolari, come ad esempio un ipotetico fallimento della società nerazzurra, che darebbe in tal caso l’input per una verifica di reati di natura fallimentare). È più che probabile, quindi, che il P.M. archivierà questo esposto in tempi brevi, atteso che, oltretutto, non risulta in atto alcuna insolvenza del club nerazzurro rispetto agli impegni economici e finanziari da esso intrapresi.A tal proposito va osservato che l’archiviazione non passerà dal Giudice per le Indagini Preliminari, essendo in questo caso previsto un potere di archiviazione autonomo del Pubblico Ministero, trattandosi di informative non rilevanti sul piano penale. Per completezza, va comunque detto (in base a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione) che l’unica eccezione a questo potere di “cestinazione” autonomo del P.M. è previsto nel caso in cui chi inoltra l’esposto richieda espressamente al magistrato inquirente di inviare il fascicolo al G.I.P. affinché sia questi a valutare l’infondatezza della notizia di reato (non basta, pertanto, indicare nell’esposto di voler essere avvisati circa un’eventuale archiviazione). Insomma, tanto rumore per nulla.

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